Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103
A cura di Giuliani L. e Orlandi R.
Torino, 2018; br., pp. IX-327.
(Procedura Penale. Sezione Commenti. 20).
collana: Procedura Penale. Sezione Commenti
ISBN: 88-921-1328-3
- EAN13: 9788892113282
Luoghi: Italia
Testo in:
Peso: 1.57 kg
Un lungo iter parlamentare ha preceduto la riforma della giustizia penale approvata con la legge 23 giugno 2017, n. 103, velleitaria collezione di norme eterogenee sia per contenuto, sia per tipologia. Norme processuali e sostanziali si alternano, prive di un disegno unitario, alcune immediatamente precettive, altre destinate all'attuazione delegata. Il presente volume offre un quadro dell'impatto che la riforma sta avendo sul procedimento di primo grado, a partire dalla sua fase preliminare. La difficile reductio ad unum della slabbrata strategia legislativa è oggetto del saggio introduttivo scritto da Giulio Illuminati. Segue l'esame critico delle modifiche normative, raggruppate intorno a quattro principali poli tematici: in primo luogo, la posizione dell'imputato incapacitato a seguire il procedimento che lo riguarda, la ricalibratura del diritto a conferire col difensore e di partecipare fisicamente al dibattimento; in secondo luogo, la ridefinizione normativa della fase conclusiva dell'indagine, preliminare, con novità in tema di limiti temporali per l'avvio dell'azione penale, di archiviazione della notizia di reato e di avocazione del procedimento da parte del procuratore generale; in terzo luogo, l'intervento sui riti speciali e, in particolare, le modifiche riguardanti il giudizio abbreviato nonché l'introduzione di una nuova modalità di definizione anticipata del procedimento a seguito di riparazione del danno, con aperture a pratiche di mediazione; infine, la riscrittura dell'art. 546 comma 1 lett. e c.p.p. che disciplina con maggior analiticità il contenuto della motivazione, sì da agevolare il compito degli impugnanti nella selezione dei punti e dei motivi di doglianza, da indicare a pena di inammissibilità come stabilisce il novellato testo dell'art. 581 c.p.p