La politica sociale per l'infanzia romana fra Augusto e Costantino dall'estemporaneità alla normazione. L'organizzazione amministrativa dei magistrati e degli addetti ai congiaria per pueri della plebe urbana
Roma, 2024; br., pp. 156, 54 ill. b/n, cm 17x24.
(Studia Juridica. 91).
collana: Studia Juridica.
ISBN: 88-913-3358-1
- EAN13: 9788891333582
Soggetto: Saggi (Arte o Architettura),Saggi e Studi sull'antichità
Periodo: 0-1000 (0-XI) Antico
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La comparazione tra fonti eterogenee consente all'A. di riconoscere come i provvedimenti in pro dei minori della plebs urbana furono regolati da una normativa repubblicana e imperiale che, dapprima estemporanea, divenne programmatica mediante senatoconsulti e costituzioni. Augusto fu il primo a 'investire' anche sui minori di 11 anni, dando loro accesso a contributi erogati sulla base di censimenti e con riscontro amministrativo fra liste pubbliche di beneficiari e documenti individuali. Bassorilievi e monete ne sono dettagliata fonte di conoscenza, a partire dell'Ara degli Scribi, ispirata a un perduto monumento augusteo, modello iconografico fino a Costantino. Il congiarium era utilizzabile a scopo alimentare, ma anche per vestiario, alloggio e istruzione: fu questa la risposta, in sintonia con le 'leggi matrimoniali' augustee, del sistema paternalistico alla denutrizione al fine di incrementare la natalità dei ciues Romani per reclutarli nell'esercito. I provvedimenti fra Augusto e Traiano, in parallelo con gli Alimenta Italiae, riguardano solo i plebei, ma a partire dall'età antonina e con Costantino anche gli honestiores, segno dell'allargarsi della 'forbice sociale'. La scelta costantiniana del sostegno alla moneta aurea, monopolio dei potentiores, dovette precipitare nella miseria perfino molti di loro, che nei rilievi dell'Arco di Costantino vediamo accorrere con le facce smarrite, malgrado la dignitas della toga contabulata, a ricevere il soccorso imperiale. CTh. 11.27. 1-2 ci fa conoscere due costituzioni costantiniane intese a evitare l'infanticidio con sussidi del fiscus o dalla res priuata del principe, ma la loro ratio è ovviamente diversa da quella degli imperatori del I-II secolo, avendo la Constitutio Antoniniana abolito la distinzione fra romani e provinciali anche nell'esercito.