LEX21 Il nuovo processo civile dopo la Riforma Cartabia.
Gruppo Editoriale Simone
Napoli, 2024; br., pp. 300.
ISBN: 88-914-4118-X
- EAN13: 9788891441188
Luoghi: Italia
Testo in:
Peso: 1 kg
A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, la disciplina del processo civile viene nuovamente modificata: il nuovo decreto legislativo Correttivo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) dopo un lungo iter è stato finalmente pubblicato in G.U. 11 novembre 2024, n. 264. Il Correttivo apporta numerose modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali. Questo testo, che esce all'indomani dell'approvazione definitiva del decreto di riforma, esamina, con un taglio pratico-operativo, tutte le novità introdotte dal nuovo Correttivo, offrendo una puntuale interpretazione degli interventi normativi. Uno specifico approfondimento è dedicato anche alle prospettive di riforma sulla mediazione e negoziazione assistita. Sempre nell'ottica di fornire uno strumento operativo utile per il professionista, questa edizione è corredata di un formulario commentato con i principali atti processuali su cui ha inciso la nuova riforma, nonché di una tabella con l'articolato pre e post Correttivo a confronto. Lo scopo è duplice: da un lato, rendere più chiara la lettura di alcune norme della riforma Cartabia e più fluidi alcuni snodi processuali, soprattutto per il nuovo procedimento di famiglia; dall'altro, completare la digitalizzazione del processo civile, eliminando tutti gli adempimenti «manuali» a carico delle parti. Nonostante le attese, il Correttivo non interviene in modo sostanziale sulla fase introduttiva del processo civile: le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio rimangono obbligatorie, da effettuarsi entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto. È in questa fase che si concentrano le criticità più importanti del nuovo rito, poiché allontana le parti dal giudice in un momento cruciale del processo, nel quale si affrontano e si definiscono le questioni preliminari. La stessa Corte cost. 96/2024 ha riconosciuto le criticità del nuovo rito, che rischia di comprimere il principio del contraddittorio, strutturando la fase delle verifiche preliminari in modo tale che il giudice, prima dell'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. e delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c., possa decidere le questioni con decreto senza chiamare le parti a confrontarsi sulle stesse. Tuttavia, la sentenza della Consulta ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della riforma Cartabia, facendo leva sui poteri del giudice di direzione del processo (art. 175 c.p.c. e art. 127 c.p.c.), grazie ai quali egli può sempre fissare le udienze che ritiene utili e, dunque, può sopperire, prima dell'emanazione del decreto, alla mancanza di contraddittorio fissando le opportune udienze affinché le parti intervengano sulle questioni oggetto del decreto. Cambia, invece, la disciplina del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ex artt. 281decies ss. c.p.c.: si prevede, infatti, la possibilità che il passaggio al rito semplificato sia disposto già nella fase delle verifiche preliminari, fissando il giudice - con decreto - l'udienza di cui al comma 1 dell'art. 281decies c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.