Manuale di diritto amministrativo. Con Contenuto digitale per download e accesso on line
Neldiritto.it
Roma, 2017; ril., pp. XLVI-2208.
(I Manuali Superiori. 105).
collana: I Manuali Superiori
ISBN: 88-3270-092-1
- EAN13: 9788832700923
Luoghi: Italia
Testo in:
Peso: 11.66 kg
Dopo l'integrale "riscrittura" di intere parti del Manuale di diritto amministrativo intervenuta con la precedente edizione, anche in questa undicesima edizione si è imposto l'aggiornamento di moltissimi capitoli, oltre che l'introduzione e la trattazione di aspetti di nuova emersione nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La necessità di por mano, in modo massiccio, all'aggiornamento del Manuale è dovuta alle numerose novità normative approvate tra la fine del 2016 e il 2017, tra cui quelle introdotte dai decreti attuativi della delega Madia quali, in particolare: il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici) e il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Pubblico impiego). Ampio spazio è stato riservato alle modifiche apportate al Codice dei contratti dal primo correttivo, approvato con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla I. 21 giugno 2017, n. 96, sui poteri di impugnazione demandati all'Anac. L'aggiornamento normativo è stato, inoltre, imposto dagli interventi legislativi che hanno fatto seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 251 del 2016, in particolare il d.lgs. 20 luglio 2017, n. 118 (Licenziamento disciplinare) e il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (Società a partecipazione pubblica). Spasmodico l'aggiornamento giurisprudenziale, esteso a numerose parti del Manuale, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative ai contratti pubblici (Cons. St., A.P., 3 luglio 2017, n. 3, sulla cessione di ramo di azienda); alla s.c.i.a. (Tar Toscana, Sez. Ili, 11 maggio 2017, n. 667, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, co. 6 ter, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine di sollecitazione, da parte del terzo, delle verifiche sulla s.c.i.a.); all'ambiente (Cortegiust. comm. UE, sez. Il, 13 luglio 2017, C129/16, sulla responsabilità per danno ambientale); alla discrezionalità tecnica, in specie nelle procedure concorsuali e abilitative (C.g.a., 2 maggio 2017, n. 206, che ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa all'idoneità del punteggio numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione); alle Autorità amministrative indipendenti (Cons. St., Sez. VI, 17gennaio2017, nn. 167e 168, cov. cui è stata rimessa alla Corte di giustizia UE la questione relativa all'individuazione dell'Autorità competente a sanzionare un operatore economico per pratiche commerciali scorrette in settori specifici); alle concessioni demaniali (Corte cost, 24 febbraio 2017, n. 40, con riferimento al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi); al riparto di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759, relativamente alle procedure di assunzione alle dipendenze di società in house; Cass. civ., Sez. Un., 4 aprile 2017, n. 8687, sulle controversie risarcitone per diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore di un concorso pubblico; Cass. civ., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25044, relativamente alle controversie risarcitone per danno da occupazione); al processo amministrativo (Corte cost, 4 maggio 2017, n. 94, sul termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria; Cons. St., A.P., 6 aprile 2017, n. 1, sul giudizio di revocazione; Cons. St., A.P., 12 maggio 2017, n. 2, relativamente all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 112, co. 3, c.p.a., per il risarcimento del danno "connesso" all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, e Cons. St., A.P., 28 luglio 2017, n. 4, sulla legittimazione alla contestazione della giurisdizione in sede di appello). Il Manuale è corredato da un puntuale e minuzioso indice analitico, strumento indispensabile per governare la massiccia mole di questioni trattate e approfondite.