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Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay. Studio su un sistema uniforme degli effetti protettivi vigenti nell'ordinamento concorsuale italiano

Giappichelli Editori

Torino, 2017; br., pp. XXI-384.
(Biblioteca di Diritto Processuale Civile. 67).

collana: Biblioteca di Diritto Processuale Civile

ISBN: 88-921-1042-X - EAN13: 9788892110427

Luoghi: Italia

Testo in: testo in  italiano  

Peso: 0.62 kg


"A chiunque, nel recente passato, si sia avvicinato allo studio del diritto fallimentare italiano, e specialmente alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, interessate, negli ultimi anni, da ripetuti interventi riformatori volti a incentivarne la diffusione, la locuzione 'automatic stay' - costituente uno dei poli attorno a cui ruota la presente indagine, e oggetto di più approfondita analisi nel corso della parte seconda del lavoro -, non può certamente risultare sconosciuta: che, al fine di descrivere alcune tra le principali novità che hanno caratterizzato le menzionate riforme, i commentatori nazionali hanno sistematicamente fatto ricorso proprio a tale espressione. Il riferimento è, anzitutto, alle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, all'art. 182 bis l. fall., il cui nuovo terzo comma prevedeva che dalla data della pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese, e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non potessero iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore: disposizione, questa, riguardo alla quale già si discorreva di «automatic stay operante ex officio», consistente in una «protezione patrimoniale dalle iniziative giudiziarie». La diffusione dell'utilizzo del termine, poi, si è ulteriormente amplificata in conseguenza delle modifiche che il medesimo istituto ha conosciuto a seguito del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, che mediante l'aggiunta dei nuovi sesto e settimo comma al menzionato art. 182 bis ha anticipato alla fase delle trattative la possibilità di produrre gli effetti protettivi a vantaggio del patrimonio del debitore, precisamente pel tramite del deposito presso il tribunale competente di una istanza di sospensiva, e della successiva sua pubblicazione nel registro delle imprese." (Dall'Introduzione)

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