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Domicilio e diritto penale nella società post-industriale

Pisa University Press

Pisa, 2017; br., pp. 271, cm 24x12.
(I Libri di Archivio Penale. Nuova Serie. 10).

collana: I Libri di Archivio Penale. Nuova Serie

ISBN: 88-6741-829-7 - EAN13: 9788867418299

Luoghi: Italia

Testo in: testo in  italiano  

Peso: 0.65 kg


Il volume affronta il rapporto tra domicilio e diritto penale, nella società post-industriale: qualificata, sin dalla modernità, dall'affermarsi degli opifici e dalla destinazione delle case a scopi esclusivamente abitativi, e quindi, più di recente, da uno straordinario sviluppo tecnologico che, da un lato, consente nuove modalità di intrusione nel domicilio "tradizionale", e, dall'altro, vede la crescente rilevanza del domicilio informatico. La nozione di domicilio, del resto, non rileva solo ai fini dell'art. 614 c.p., ma, partendo dalla base costituzionale di cui all'art. 14 Cost., assume una rilevanza trasversale nel diritto penale sostanziale e processuale. Il riferimento è, sempre da un punto di vista sostanziale, alla successiva ipotesi di cui all'art. 615 c.p., al delitto di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615-bis c.p., al domicilio informatico di cui all'art. 615-ter c.p., al delitto di furto in abitazione (o con strappo) previsto all'art. 624-bis c.p., all'aggravante di cui all'art. 628, co. 3, n. 3-bis, c.p., al novellato (nel 2006) art. 52 c.p., in relazione alla cd. legittima difesa domiciliare, da ultimo tornata di grande attualità, dato l'iter di ulteriore riforma in corso; nonché, da quello processuale, alle videoriprese investigative domiciliari, alle intercettazioni ambientali domiciliari, sia "classiche" che mediante captatori informatici, e infine, con valenza più specifica, alla necessità - prevista dall'art. 68, co. 2, Cost. - di richiedere l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare. L'analisi del dato costituzionale - anche in chiave storica, comparata e sovranazionale, specie con riferimento all'art. 8 CEDU -, di quello penalistico, sia sostanziale (pure in questo caso procedendo al confronto storico e comparato) che processuale, nonché la costante coniugazione di "normatività" e "empiria", consentono all'autore, in sede di conclusioni, di formulare specifiche proposte di riforma caratterizzate da una visione organica e trasversale della tematica.

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