La nuova esecuzione forzata: opposizione, sospensione, estinzione dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119
Zanichelli Editore
Bologna, 2017; br., pp. 272.
(Le Riforme del Diritto Italiano. 21).
collana: Le Riforme del Diritto Italiano
ISBN: 88-08-06915-X
- EAN13: 9788808069153
Luoghi: Italia
Testo in:
Peso: 1.31 kg
Dopo l'epocale evento riformatore del 2005-2006, il legislatore è intervenuto di recente attraverso la decretazione d'urgenza per operare ulteriori rilevanti modifiche al codice di procedura civile ed alle disposizioni di attuazione inerenti l'esecuzione individuale, nell'ottica di renderla più snella e veloce, in linea con l'esigenza particolarmente avvertita nel corso delle riforme processuali susseguitesi nell'ultimo decennio, di accelerare la definizione delle procedure esecutive in materia civile. Alle rilevanti novità contenute nel d.l. 27 giugno 2015, n. 83, così come convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, si aggiungono, a distanza di pochi mesi, le «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» contenute nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, così come convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 119. In questo volume viene esaminato approfonditamente il contenuto di queste modifiche, con particolare riguardo alla disciplina generale dell'opposizione all'esecuzione, alle altre ipotesi di sospensione ed alle nuove fattispecie di estinzione dell'esecuzione. In chiave deflattiva dei procedimenti di opposizione in materia di esecuzione forzata nonché acceleratoria delle procedure esecutive, le recenti modifiche legislative hanno introdotto, tra l'altro, la possibilità che il giudice dell'esecuzione disponga la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo qualora il diritto della parte istante sia contestato solo parzialmente (art. 615, 1° comma, c.p.c.); un'ulteriore limitazione alla proponibilità dell'opposizione (art. 615, 2° comma, c.p.c.); una nuova ipotesi di estinzione del processo esecutivo che il giudice dichiara qualora non venga effettuata per cause imputabili ai creditori, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.); una fattispecie tipica di chiusura anticipata dell'esecuzione forzata per impossibilità della stessa di raggiungimento del suo scopo (art.164 bis disp. att. c.p.c.).