Revocazioni sopravvenienze in materia testamentaria
Padova, 2023; paperback, pp. 272.
ISBN: 88-13-38262-6
- EAN13: 9788813382629
Places: Italy
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L'art. 687 c.c., nel disciplinare la «revocazione per sopravvenienza di figli», che interviene «di diritto», si evidenzia come norma spuria rispetto al sistema delle fattispecie di «revocazione delle disposizioni testamentarie» - espresse o tacite - tutte riconducibili alla volontà del testatore, e dunque di stampo squisitamente negoziale. La singolarità di questa revocazione testamentaria si staglia nitida nel confronto con l'istituto maggiormente assonante, ossia la revocazione della donazione parimenti per «sopravvenienza di figli». Gli artt. 803 ss. c.c. configurano un sistema di ablazione degli effetti della struttura contrattuale dipendente dall'iniziativa di parte, attraverso la maturazione in capo al donante di un apposito diritto di azione, il cui esercizio è lasciato alla sua discrezionalità valutativa. L'art. 687 c.c., invece, reca un congegno positivo dirompente, poiché - muovendo in direzione opposta all'ossequio alle ultime volontà del de cuius e, più in generale, al principio di conservazione degli atti giuridici - riesce a demolire l'assetto delle disposizioni patrimoniali a suo tempo desiderato dal testatore, senza che quest'ultimo abbia più la possibilità di confermarlo o smentirlo con una configurazione alternativa a quella derivante dall'apertura della successione legittima. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande accuratezza da parte dell'interprete, che - dinnanzi a categorie di sopravvenienze atipiche, come la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, o a moderne configurazioni di sopravvenienze tipiche, quali la nascita di un figlio a seguito di una pratica di procreazione medicalmente assistista post mortem - è chiamato a vagliare le conseguenze dell'estensione della inefficacia comminata dal legislatore. La soluzione si rinviene in una esegesi ispirata a principi di ragionevolezza e proporzionalità e pure orientata all'istanza del bilanciamento degli interessi coinvolti, che non si esauriscono nell'ossequio alla volontà (presunta o ficta) del testatore e neppure nella protezione assoluta della posizione del figlio sopravvenuto, ma includono la tutela dell'affidamento dei terzi chiamati in base alla revocanda scheda.