Dalla donazione modale alla teoria dei beni comuni
ESI - Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli, 2022; paperback, pp. 212, cm 17x24.
ISBN: 88-495-4985-7
- EAN13: 9788849549850
Places: Italy
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Weight: 0 kg
Prendendo spunto da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il contributo esamina i limiti che incontra l'istituto della donazione modale nel risolvere due profili problematici: da un lato, la legittimazione ad agire attribuita alla discendente di colui che, in epoca risalente, aveva donato l'immobile cum onere affinché fosse destinata alla cura dei malati; dall'altro lato, l'idoneità dell'onere a produrre un vincolo di natura obbligatoria condizionante la libertà organizzativa dell'imprenditore, pubblico o privato che sia. Nella prima parte del lavoro, attraverso la rievocazione degli studi condotti da Gorla in tema di promessa vincolante e di executed consideration, la donazione modale appare l'istituto giuridico indipendente con il quale è stato riconosciuto alle parti la possibilità di acquisire un risultato non conseguibile attraverso l'esercizio dell'autonomia contrattuale, ossia attribuire rilevanza giuridica all'intento di depatrimonializzare l'interesse creditorio alla prestazione ex art. 1174 c.c. Alla luce di tale assunto, l'interpretazione del dato normativo di cui agli artt. 793 e 794 c.c., nonché sistematica ed assiologica convince che l'origine modale del vincolo non consente di affrontare adeguatamente i due indicati profili problematici. Abbandonato il paradigma teorico dell'individualismo proprietario, l'indagine riorganizza gli stessi elementi posti a sostegno della motivazione nel prisma fornito dalla teoria dei beni comuni. Tale impostazione avrebbe avuto il merito di fornire una rappresentazione più aderente alla realtà del conflitto effettivamente scrutinato poiché contrapposto all'interesse pubblico alla chiusura del presidio ospedaliero non sta l'interesse morale della discendente all'attuazione della volontà dell'avo quanto, piuttosto, l'interesse diffuso di una determinata comunità a non vedere negato il proprio diritto ad accedere al servizio ospedaliero offerto da un bene così conformato da tempo immemore.